Descrizione
Il lotto si compone di: - Fondi rustici siti nel territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), limitrofi e/o prospicienti via Anime Sante, contenuti tra la via Vincenzo Bellini e la zona litorale, estesi complessivamente in misura catastale ha 12.78.40, il tutto censito al catasto dei terreni del Comune di Portopalo di Capo Passero foglio 42 particelle 252, 249, 130, 143, 133, 156, 144, 149, 151, 99, 129, 108, 107, 1649 e 1636; - Beni immobili siti nel territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), ricadenti nel medesimo comparto dei fondi rustici facenti parte del lotto, in stato di abbandono ed allibrati come unità collabenti, il tutto censito al catasto dei fabbricati del Comune di Portopalo di Capo Passero foglio 42 particella 1584/1 e 1399/2. Con riferimento agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico sotto il profilo della regolarità urbanistico – edilizia e catastale dei terreni in questione si fa presente che dall’esame della relazione è emerso quanto segue: i fondi rustici hanno destinazione urbanistica prevalente “E” in parte residuale per Viabilità – Parcheggi ove insistono vari vincoli urbanistici tra cui, per parte dei fondi, limite di inedificabilità di cui alla L.R. 78/76; si rimanda al certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 27/10/2021 (si rappresenta che con pec del 18/4/2023, per il quale il Comune di Portopalo di Capo Passero ha comunicato con pec del 18/4/2023 che “le destinazioni urbanistiche indicate nel C.D.U. del 27/10/2020 alla data odierna risultano immutate”); I beni immobili allibrati come unità collabenti sono stati edificati antecedentemente al 1967. Si fa inoltre presente che: - la Curatela ha ricevuto la notifica di un atto di citazione con il quale si è chiesto al Tribunale di emettere contro il Fallimento sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca all’attore la proprietà degli immobili sopra descritti; - che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 L. F., il citato contratto non risulta trascritto; - che il Curatore, previa autorizzazione del CdC, nel costituirsi nel citato giudizio, provvederà a dichiarare la propria volontà di sciogliersi ex art. 72 L. F. dal contratto per l’ipotesi in cui dovesse attribuire allo stesso natura obbligatoria; - che la Curatela ha provveduto a notificare l’avviso di vendita all’attore e che quest’ultimo non ha proposto impugnazioni avverso il citato avviso.